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DVR: Documento di valutazione dei rischi

Documento di valutazione dei rischi (DVR)

Ci occupiamo della redazione di DVR – documento valutazione dei rischi per aziende di piccole, medie e grandi dimensioni, di tutti i settori merceologici.

Documento Valutazione Rischi: cos’è il DVR?

Il DVR sicurezza è una relazione che descrive in dettaglio le attività aziendali con particolare focus sui rischi sul lavoro per la salute e la sicurezza.

Questo documento di sicurezza sul lavoro mette quindi in luce i rischi derivanti dai processi svolti all’interno dell’azienda. Segnala inoltre le misure di prevenzione e di miglioramento adottate sul luogo di lavoro.

Lo scopo del documento valutazione rischio è analizzare, valutare, prevenire, ridurre e possibilmente eliminare le situazioni di pericolo. Il documento di valutazione dei rischi DVR serve quindi per valutare tutte le probabilità che si verifichi un evento nocivo per i lavoratori, definire l’entità dell’eventuale danno e suggerire come prevenire queste situazioni. Questo documento rappresenta per questo motivo uno dei principali documenti di sicurezza sul lavoro.Questo documento di sicurezza sul lavoro mette quindi in luce i rischi derivanti dai processi svolti all’interno dell’azienda. Segnala inoltre le misure di prevenzione e di miglioramento adottate sul luogo di lavoro.

DVR aziendale: a cosa serve e Come funziona il documento di sicurezza DVR

La redazione del DVR Documento Valutazione Rischi rappresenta l’occasione per condurre un’attenta analisi delle condizioni lavorative all’interno della propria azienda o attività, al fine di individuarvi eventuali fattori di rischio sul lavoro.

È UNO STRUMENTO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Si tratta quindi di una procedura che, prima ancora che rappresentare un obbligo di legge, costituisce uno strumento fondamentale per assicurare la protezione e la prevenzione di incidenti e infortuni sui luoghi di lavoro. Ricordiamo infatti che il DVR costituisce un elemento essenziale tra i documenti di sicurezza sul lavoro. Il DVR documento di valutazione dei rischi serve a effettuare un’analisi delle attività svolte in azienda e delle strumentazioni che vi vengono utilizzate, così da evidenziare eventuali fattori di rischio per i lavoratori e prendere di conseguenza le necessarie misure preventive.

È RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

Il DVR 81 08 è una responsabilità del datore di lavoro, che procede con la valutazione e la redazione del documento insieme ad altre figure professionali. Il datore del lavoro non può sottrarsi a questa responsabilità, ma può (e, in alcuni casi, deve) comunque affidarsi a professionisti che lo supportino in alcune fasi della redazione.

Obbligo DVR Valutazione Rischi Quando è obbligatorio?

Il DVR valutazione dei rischi è obbligatorio per ogni azienda con lavoratori, o soci lavoratori, come stabilito dal D.Lgs. 81/2008. Si considera il DVR obbligatorio anche per un solo dipendente o collaboratore, indipendentemente dal tipo di contratto. Non vi è più la possibilità di redigere un’autocertificazione, che invece era prevista fino al 2013 per attività con meno di 10 dipendenti. Il DVR è obbligatorio entro 90 giorni dall’inizio dell’attività e immediatamente nel caso in cui un lavoratore entri in una impresa già avviata.

Esenzione dall’obbligo del DVR

Ci sono casi in cui non è presente un obbligo di redazione del DVR, come nel caso di:

Lavoratori autonomi (non si considera il DVR obbligatorio senza dipendenti).
Ditte individuali
Imprese familiari
Aziende con un solo socio lavoratore

Domande frequenti

Le fonti di rischio evidenziate nella dichiarazione valutazione rischi vengono solitamente ricondotte a cinque categorie.

Rischi generici

I rischi generici da considerare per la scrittura del documento di valutazione rischi sono quelli più comuni e facilmente identificabili, e sono riconducibili a rischi rappresentati da strutture non specialistiche presenti all’interno del luogo di lavoro (come i rischi eventualmente rappresentati dalla rete elettrica) oppure rischi rappresentati da macchinari e strumentazioni in uso.

Rischi ergonomici

Sono i rischi che derivano dalla necessità di adottare posizioni di lavoro non consone o adatte alla sicurezza e salute del lavoratore.

Rischi specifici

Riguardano in modo specifico l’attività che viene svolta all’interno dell’azienda, e che quindi variano a seconda del settore di riferimento. Si tratta di rischi che possono essere ricondotti sia ad azioni compiute che a strumentazioni usate. Si tratta, per esempio, dell’utilizzo di strumentazioni taglienti o che potrebbero comportare lesioni, del contatto con agenti chimici o radioattivi.

Rischi di processo

Si tratta di rischi legati a incidenti altamente probabili durante lo svolgimento delle attività lavorative, solitamente di natura produttiva. Sono solitamente identificati con il rischio di esplosione o incendio, oppure con l’emissione di sostanze tossiche, radiazioni e calore oltre la soglia di sicurezza.

Rischi organizzativi

Sono rappresentati da una errata gestione delle attività da parte del personale o di chi dovrebbe organizzare il lavoro dei dipendenti. Anche per questo è importante procedere con il corretto svolgimento dei corsi di sicurezza sul lavoro: si avrà così la certezza che tutti i lavoratori e i responsabili siano al corrente delle misure di protezione da adottare e siano sufficientemente addestrati a mantenere gli standard di sicurezza previsti.

Altre tipologie di rischio

Oltre alle cinque categorie elencate, sono presenti altri fattori di rischio che possono essere raggruppati sotto la dicitura di “rischi emergenti” nei documenti di valutazione dei rischi. Ne fanno parte:

  • Rischio stress lavoro correlato (si faccia riferimento all’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004).
  • Rischio da invecchiamento.
  • Rischio connesso alla differenza di genere, per cui è importante che il datore di lavoro garantisca l’assenza di qualsiasi fenomeno di discriminazione.
  • Rischi connessi alla provenienza da altri Paesi. Anche in questo caso è da evitare l’insorgere di qualsiasi fenomeno di discriminazione.
  • Rischi specifici delle lavoratrici in stato di gravidanza (D. Lgs. 151/2001).
  • Rischi relativi alla specifica tipologia contrattuale

Quali si considerano i contenuti DVR? Tra i contenuti minimi DVR devono essere sicuramente presenti:

  • Dati completi dell’azienda, ovvero l’anagrafica (sede legale e sedi operative).
  • Descrizione completa dell’attività svolta e le relative fasi.
  • Elenco delle attrezzature, dei macchinari, degli impianti e delle sostanze eventualmente impiegate nei lavori.
  • Analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori, con i potenziali pericoli e rischi per la sicurezza e salute di ogni fase produttiva e lavorativa (per esempio: rumore, vibrazioni, ROA, MMC, CEM, etc.).
  • Definizione delle mansioni e dei relativi rischi che pertanto necessitano di particolari competenze e formazione professionale.
  • Valutazione particolareggiata per i rischi per le donne in gravidanza e per lo stress da lavoro.
  • Misure di prevenzione e protezione per la tutela dei lavoratori volte a eliminare o ridurre questi rischi e indicazioni su come attuarle (chi deve attuarle, in che tempi e quali DPI devono essere utilizzati).
  • Organigramma del servizio di prevenzione e protezione con indicazione e dati anagrafici dei professionisti coinvolti nella stesura del DVR (es. RSPP, RLS, Medico Competente).
  • Prospetto o piano contenente le azioni migliorative da attuare secondo un ordine di priorità temporale per incrementare la sicurezza.
  • Data di redazione DVR (data certa).

I DVR devono contenere anche un’indicazione delle figure previste per la garanzia della sicurezza e livello aziendale e per la prevenzione rispetto a eventuali rischi:

  • Datore di lavoro.
  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
  • Medico del lavoro.
  • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
  • Addetti al primo soccorso.
  • Addetti alla prevenzione incendi e gestione emergenze.

Chi effettua la valutazione dei rischi e chi redige il documento di valutazione dei rischi?
Le prime tre figure (datore di lavoro, RSPP e medico competente) indicate rappresentano anche chi deve redigere il DVR lavoro.
Chi redige il DVR in primo luogo è il datore di lavoro (per cui ricordiamo che questo questo rappresenta un obbligo inderogabile), ma che si avvale tuttavia del supporto di due professionisti: Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il medico competente.

Data però l’importanza del documento, tra chi può redigere il DVR in azienda compaiono anche consulenti esterni, situazione che in effetti si verifica spesso. È, anzi, consigliabile affidarsi a esperti che siano in grado di redigere il documento nel rispetto delle direttive del Ministero del Lavoro.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può essere consultato per la redazione del documento, nel caso sia necessario sciogliere alcuni nodi o precisare determinati aspetti del contenuto. Il RLS dovrà poi ricevere una copia del documento redatto.

Dove conservare il DVR? È necessario stampare il DVR? Il documento di valutazione dei rischi deve essere mantenuto in azienda o dove hanno luogo le attività lavorative. Una copia deve essere sempre a disposizione nel caso di controlli ed ispezioni da parte ad esempio di: INPS; INAIL, ASL, Vigili del Fuoco.

La legge non prevede una scadenza fissa per il DVR e, quindi, nemmeno una frequenza con cui il documento deve necessariamente essere aggiornato.

Bisogna però aggiornare il DVR in caso di variazioni sostanziali che lo rendono superato.
La valutazione dei rischi deve essere necessariamente aggiornata nelle situazioni che vengono dettagliate dall’Art. 29, D.Lgs. 81/08:

  • In caso di cambiamenti apportati al processo produttivo o all’organizzazione del lavoro aziendale, come ristrutturazioni, traslochi, o adozioni di nuovi macchinari e strumentazioni. In generale, si tratta di tutti quei cambiamenti che possono avere impatti e conseguenze sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
    In relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione.
  • A seguito di infortuni significativi. Vengono ritenuti “significativi” infortuni che avvengano con determinate dinamiche all’interno dell’attività dell’azienda (per esempio: incendi o scoppi, cadute oltre una certa altezza, infortuni causati da mezzi di trasporto, mezzi di sollevamento o da oggetti pesanti che colpiscono il lavoratore).
    Va comunque ricordato che l’entità degli infortuni deve sempre essere valutata non solo sulla base di situazioni verificatesi all’interno dell’attività lavorativa, ma anche rispetto alle condizioni medico-sanitarie riportate dal lavoratore in seguito all’incidente. Vengono perciò considerati significativi tutti gli infortuni che provoca perdita di conoscenza, fratture o lesioni.
    Infine, devono essere considerati anche i rischi da infortuni che si ripetono con una certa frequenza.
  • Quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne segnalino la necessità a seguito di specifiche condizioni che si sono verificate all’interno dell’attività.

In generale, anche in assenza delle condizioni sopra indicate, si consiglia di procedere all’aggiornamento del DVR ogni tre anni. Questo permette di svolgere le necessarie verifiche per prendere consapevolezza dello stato della sicurezza all’interno della propria attività e di mantenersi quindi sempre aggiornati sulla misure di protezione e prevenzione da adottare.

Ciò che conta è che, nel momento dell’aggiornamento del documento, venga chiaramente indicata la data in cui si è proceduto con la nuova redazione. In questo modo si garantisce di aver effettuato la valutazione dei rischi sul lavoro prima che si verifichino infortuni.

La data può essere inserita direttamente attraverso la firma (corredata da data) da parte delle figure coinvolte nella valutazione dei rischi e nella redazione del documento (datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, rappresentante dei lavori). In alternativa, fa testo la data dell’invio del Documento tramite posta elettronica certificata (PEC).

La dichiarazione DVR non ha una struttura fissa ma viene strutturato di volta in volta in base alle condizioni dell’azienda e delle esigenze evidenziate dalle figure competenti. Si può quindi procedere alla sua impostazione nel modo più conforme alle proprie esigenze. Si sconsiglia di ricorrere a una dichiarazione valutazione dei rischi standard, in quanto è un documento essenziale per la sicurezza dell’azienda e deve dunque essere fatto su misura tenendo conto della sua struttura, composizione, rischi specifici del settore e dell’impresa stessa, attrezzature, modalità di lavoro, etc. Inoltre un DVR standard non comporta nessuna tutela nel caso di controlli ed ispezioni, soprattutto nel caso in cui si verifichino incidenti ed infortuni sul lavoro di diversa entità.

Sono previste pesanti sanzioni per chi non rispetta l’obbligo di stesura DVR e di compilazione DVR, o non lo fa secondo le normative vigenti. Le sanzioni riguardano il datore di lavoro che, ricordiamo, è la figura a cui spetta questa responsabilità:

  • Pena amministrativa tra i 3.000 e i 15.000 euro e pena detentiva fino a 8 mesi.
  • Sospensione dell’attività qualora non venga compilato il DVR e nominato l’RSPP.
  • Modifica di contratti subordinati da tempo determinato, intermittente o a tempo indeterminato.

Siqure è a disposizione della tua azienda per una consulenza specializzata in materia di DVR e per supportarti nella sua stesura a norma di legge.

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