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Corso Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Corso RLS, rappresentante lavoratori sicurezza

Il corso RLS forma il Rappresentante dei Lavoratori, cioè il collegamento tra il datore di lavoro e i lavoratori, i quali vengono così attivamente coinvolti nel processo di gestione della sicurezza aziendale.  Il corso rappresentante lavoratori è obbligatorio per legge. Non essere in regola comporta sanzioni amministrative e penali.

Formazione RLS: Il Programma

La formazione RLS è a carico del datore di lavoro e prevede i seguenti contenuti minimi:

  • Principi giuridici nazionali e comunitari
  • Salute e sicurezza sul lavoro: legislazione generale e speciale
  • Soggetti coinvolti nella sicurezza sul lavoro e obblighi
  • Fattori di rischio: identificazione e definizione
  • Protezione e prevenzione: misure tecniche, organizzative e procedurali
  • La normativa in materia di sicurezza sul lavoro
  • Fondamenti di tecnica di comunicazione

Durata del corso rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e verifica delle competenze

La formazione è di 32 ore
ed è uguale per tutti i settori produttivi.

FORMAZIONE SPECIFICA
La formazione è di 32 ore è uguale per tutti i settori produttivi. Il corso è specifico per i rischi presenti nella singola azienda e rispettive misure di prevenzione e protezione.

FORMAZIONE SPECIFICA
Alla fine del corso RLS è prevista una verifica delle competenze acquisite.

aggiornamenti RLS Quali sono previsti?

È previsto un’aggiornamento RLS periodico obbligatorio annuale.

Almeno 4 ore per aziende fino a 50 lavoratori.

8 ore per aziende con più di 50 dipendenti.

La formazione deve inoltre essere ripetuta nel caso in cui vi sia una evoluzione o alla nascita di nuovi rischi.

Domande frequenti

La durata dell’incarico del RLS è triennale, salvo diversi casi di contrattazione collettiva.

L’RLS in particolare:

  • Può accedere a tutti i luoghi di lavoro, senza limiti, dandone comunicazione almeno 48 ore prima al datore di lavoro;
  • È consultato per la redazione del DVR (documento di valutazione dei rischi), la formazione dei lavoratori, la designazione degli addetti alle emergenze (nomina del responsabile e degli addetti alla prevenzione, al primo soccorso, alla prevenzione antincendio e all’evacuazione in azienda) e del Medico Competente, la realizzazione e verifica della prevenzione in azienda;
  • Riceve i documenti relativi alla valutazione dei rischi aziendali e alle misure di prevenzione, alle sostanze pericolose qualora presenti, agli impianti e macchinari, alle malattie professionali e infortuni possibili nella propria realtà aziendale, oltre all’organizzazione e agli ambienti di lavoro;
  • Propone azioni di prevenzione per verificare e assicurare l’integrità fisica e la salute dei lavoratori;
  • Partecipa alle riunioni periodiche sulla sicurezza con Datore di Lavoro, Medico Competente ed RSPP (in aziende con più di 15 lavoratori);
  • Riceve informazioni dai servizi di vigilanza a cui può far ricorso in caso le misure di sicurezza non siano ritenute idonee;
  • Qualora ritenga che le misure di sicurezza nel proprio ambiente di lavoro non siano adeguate, può fare ricorso alle autorità competenti e in occasione della visita di queste ultime sottoporre le proprie osservazioni.

L’espletamento dei compiti dell’RSL avviene all’interno dell’orario lavorativo ed è coperto dalla normale retribuzione. Tra i suoi obblighi c’è il segreto industriale e in materia di processi produttivi e lavorativi di cui viene a conoscenza per il suo ruolo di RLS.

Il Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce che deve essere obbligatoriamente nominato almeno un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ogni contesto lavorativo, che deve ricevere una adeguata formazione RLS e un aggiornamento RLS annuale. Non può inoltre coincidere con l’RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione).
Il numero di rappresentanti varia in base alle dimensioni dell’azienda. Il Testo Unico definisce quello che è necessariamente il numero minimo che deve essere presente in ogni realtà aziendale. Il datore di lavoro o i sindacati possono però aumentare il numero di RLS necessari in base al singolo contesto produttivo e alle sue specifiche necessità.
I quantitativi minimi sono i seguenti:

  • Fino a 200 lavoratori: 1 RLS
  • Da 201 a 1.000 lavoratori: 3 RLS
  • Oltre 1.000 lavoratori: 6 RLS

L’RLS è l’unica figura scelta dagli stessi lavoratori e il datore di lavoro non può esprimersi a riguardo, ma solo prendere atto e rispettare la volontà espressa dai propri dipendenti, comunicando all’Inail la figura designata.

Fino a 15 dipendenti, il rappresentante lavoratori sicurezza è eletto internamente in azienda oppure c’è la possibilità di designarne uno comune a più aziende dello stesso comparto produttivo o territorio di competenza, detto RLST (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o di comparto).

Sopra le 15 unità i lavoratori individuano un rappresentante all’interno delle rappresentazioni sindacali, se presenti. In caso contrario possono comunque designare un lavoratore all’interno dell’azienda.

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